DISCIPLINARE DI PRODUZIONE BARDOLINO SUPERIORE D.O.C.G.
Art. 1
La denominazione di origine controllata e garantita “Bardolino
Superiore”, anche con l’indicazione classico, è riservata
ai vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata
con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 e che
corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti da questo
disciplinare.
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Art. 2
I vini a denominazione di origine controllata “Bardolino Superiore” devono
essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti
in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:
- Corvina veronese (cruina o corvina) 35-65% è tuttavia
ammesso nella misura massima del 10% la presenza della varietà Corvinone
in sostituzione di una pari percentuale di Corvina, purché il
Corvinone sia coinvolto in terreni ricchi di scheletro;
- Rondinella
10-40%
- Molinara, Rossignola (Rossetta), Barbera, Sangiovese,
Marzemino, Merlot, Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente
per un massimo del 20% con limite massimo del 10% per singolo vitigno.
I vigneti già iscritti già iscritti al relativo albo
alla data di approvazione del presente disciplinare, sono idonei
alla produzione dei vini “Bardolino”.
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Art.3
1.La zona della produzione delle uve atte a produrre i vini a
denominazione di origine controllata e garantita “Bardolino Superiore” comprende
in tutto o in parte i territori dei comuni Bardolino, Garda,
Lazise, Affi, Costermano, Cavaion, Torri del Benaco, Caprino,
Rivoli Veronese,
Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo, Peschiera,
Valeggio. OMISSIS
^top Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Bardolino
Superiore” devono essere quelle tradizionali della zona,
e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le caratteristiche
specifiche di qualità. Sono esclusi i terreni umidi di fondo
valle. I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi
di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Per gli impiantati realizzati dopo l’approvazione del presente
disciplinare sono ammesse esclusivamente le spalliere semplici
e doppie. Il numero minimo di ceppi di vite ettaro è di
3.300. Per i vigneti già iscritti all’albo della denominazione “Bardolino” alla
data di approvazione del presente disciplinare e che non
presentano i requisiti di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente
articolo, è tuttavia consentito utilizzare la presente denominazione
per un ulteriore periodo massimo di 15 anni alle condizioni indicate
nel comma successivo. Nel caso in cui i vigneti siano allevati con
le pergole veronesi a tetto piano è fatto obbligo della tradizionale
potatura a secco e in verde, che assicuri l’apertura della
vegetazione nell’interfila e una carica massima di 60 mila
gemme per ettaro. Le uve possono essere destinate a produrre i vini
della presente denominazione solo a partire dal quarto anno dell’impianto.
E’ vietata ogni pratica di forzatura e tuttavia consentita
l’irrigazione di soccorso. I conduttori dei vigneti iscritti
agli albi ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche di maturazione
delle uve e sulla base anche dell’evoluzione dei mercati, possono,
al momento della vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la
denominazione di origine controllata “Bardolino”. La
Regione Veneto con proprio decreto su proposta del comitato vitivinicolo
regionale n° 55 dell’8 maggio 1985, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, prima della vendemmia, può stabilire
un limite massimo di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione
del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Bardolino
Superiore”, inferiore a quello fissato dal presente disciplinare,
dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole
e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
dei vini. La facoltà di cui al comma precedente si esercita
in aggiunta al disposto di cui all’art. 10, lettera e), della
legge 164/1992, e senza eccedere il limite massimo previsto.
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Art.5
La produzione massima di uva ad ettaro non deve essere superiore
a 9 t. per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Nelle annate
favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione
dei vini di cui all’art. 2, devono essere riportati nei limiti
di cui sopra purché la produzione globale non superi del
20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per
i quantitativi di cui trattasi. Le uve destinate alla vinificazione
devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata
e garantita “Bardolino Superiore” , un titolo alcolometrico-
volumetrico naturale minimo di 11,00% vol.
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Art.6
Le operazioni di vinificazione e di affinamento secondo i metodi
tradizionali devono essere effettuate nell’interno della
zona delimitata nel precedente art. 3, lettera a). Tuttavia, tenuto
conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali
operazioni siano effettuate nell’ambito del territorio della
provincia di Verona. Le operazioni di vinificazione e di affinamento
dei prodotti destinati ad essere designati con la specificazione
aggiuntiva “classico”, devono essere effettuate all’interno
della zona delimitata nel precedente art. 3, lettera b). Tuttavia,
tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle
politiche agricole forestali - Comitato nazionale per la tutela
della valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, su richiesta degli interessati e
previa istruttoria della Regione Veneto, anche nelle proprie cantine
aziendali oppure nelle cantine cooperative di cui sono soci, situate
al di fuori della predetta zona di produzione del vino a denominazione
di origine controllata “Bardolino” a condizioni che:
- Dette cantine siano di pertinenza delle rispettive
aziende agricole e, come tali al servizio delle stesse;
- In dette cantine le aziende interessate vinifichino,
per quanto riguarda la denominazione di cui al presente disciplinare,
soltanto le uve
prodotte nei propri terreni vitati, debitamente iscritti
all’albo
vigneti.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore
al 70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche. Il periodo di affinamento obbligatorio per i
vini oggetto del presente disciplinare è di almeno un anno
a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione.
E’ ammessa
la correzione con mosti concentrati ottenuti da uve provenienti
dalla zona di produzione o con mosti concentrati rettificati. E’ consentito
che i vini atti a essere designati con la denominazione di origine
controllata e garantita “Bardolino Superiore” siano
posti in commercio per il consumo, prima del termine del periodo
obbligatorio
di affinamento, con la denominazione di origine controllata “Bardolino”,
purché corrispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare
di produzione di quest’ultima denominazione e previa comunicazione
del detentore della Camera di Commercio ed all’Ispettorato
repressione delle frodi competenti per il territorio.
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Art. 7
I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Bardolino
Superiore”, all’atto dell’immissione del consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico con profumo delicato;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, armonico; a volte caratterizzato
da leggero sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo 22 g/l;
zuccheri riduttori: massimo 6 g/l.
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole forestali – comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare,
con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale
e l’estratto secco netto.
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Art. 8
Alla denominazione di origine controllata e garantita “Bardolino
Superiore” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi
gli aggettivi e gli attributi “extra”, “fine”, “scelto” e “selezionato” e
simili. E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alla vigna dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato
ottenuto a condizione che:
·
Vengano indicate all’atto della denuncia all’albo vigneti
in modo che possano essere evidenziate separatamente;
· Siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve siano vinificate
separatamente e i relativi vini siano presi in carico separatamente
nei registri obbligatori di cantina nel rispetto della normativa
vigente.
In ottemperanza all’art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n.
164 l’uso della denominazione controllata e garantita “Bardolino
Superiore” è consentita all’atto dell’immissione
al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume pari a litri
0.75 e 1.50. Le bottiglie contenenti vino “Bardolino Superiore” devono
presentare un abbigliamento consono ai tradizionali caratteri di
un vino di pregio e chiuse con tappi caso bocca in sughero, tuttavia
per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito anche l’uso
del tappo a vite. Per il vino “Bardolino Superiore” è obbligatorio
indicare l’annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato
ottenuto. E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non
abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente, nonché l’impiego di indicazioni
che facciano riferimento a comuni, frazioni aree, fattorie e zone
e località comprese nella zone delimitata nel precedente art.
3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato
ottenuto, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile
1992.
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